ultimo aggiornamento: 22 Gennaio 2024 alle 16:30
definizione
La genuina convinzione di agire in maniera corretta, ossia senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole: può essere definito come un comportamento leale ed onesto nell’esecuzione degli impegni ed obblighi assunti ed in tale accezione, costituisce un parametro per valutare la correttezza o meno di un comportamento; in genere si basa sulla convinzione di non ledere alcun diritto, racchiudendo in sé una connotazione spiccatamente etica.
bona fides ed il professionista del ben-essere
L’àctio bònæ fìdei può essere definita come quella categoria di azioni di buona fede che, pur godendo di un largo margine di valutazione discrezionale da parte di chi le mette in atto, sono finalizzate a favorire l’attuazione di un comportamento etico: rappresentano una condotta basata su quelli che potrebbero essere definiti l’equivalente dei “mos maiorum” romani (i “costumi degli antenati”) ovvero il senso civico, la pietas, il valore, l’austerità dei comportamenti e il rispetto delle leggi o, in estrema sintesi, l’humanitas, (il rispetto dell’uomo in quanto tale).
Per quanto possano apparire come qualità “desuete”, in realtà per il professionista del ben-essere deve essere ben conscio del rapporto fiduciale che gli viene, de facto, conferito da parte di chi gli rivolge nella ricerca della propria salute; indipendentemente dal fatto che tale incarico venga espresso formalmente o sia implicito, esso rappresenta un mandato che l’operatore professionale deve assumere con la piena consapevolezza degli obblighi “contrattuali” che ne derivano e dai doveri morali e dall’etica che comportano.
In questa ottica, il professionista del ben-essere deve essere ben conscio dei limiti del proprio operato, derivanti vuoi dalla propria preparazione, vuoi dalla natura intrinseca dei propri strumenti “terapeutici”; allo stesso tempo il brocardo latino «primum non nocere» deve essere l’assioma centrale dell’operato dell’artigiano della salute nell’accompagnare nel “cammino verso il ben-essere”: in tal senso l’operatore professionale, nel “prendersi cura” di chiede un aiuto concreto a ritrovare il proprio equilibrio, la salute ed il ben-essere, deve comportarsi secondo I’àctio bònæ fìdei, ovvero mettere in atto una condotta ed un contegno adeguati e pertinenti al contesto “terapeutico”, che può essere identificato nel assumere un atteggiamento leale ed onesto nell’esecuzione degli impegni ed obblighi assunti, non solo con la piena convinzione di non ledere, ma con la certezza di poter offrire un effettivo ed efficace aiuto.
Quanto enunciato racchiude in sé il concetto di deontologia professionale, ove il “prŏfĭtĕor” (l’esercitare) dell’artigiano della salute deve essere finalizzato a tutelare il ben-essere individuale e la salute, in base alle proprie competenze specifiche, integrate e ampliate dallo sviluppo delle conoscenze acquisite, delle abilità tecniche e non tecniche connesse alla pratica professionale e delle esperienze maturate, non assumendo compiti che non sia in grado di soddisfare o che non sia in grado di svolgere
In considerazione della possibile vulnerabilità che affligge chi è alla ricerca di ben-essere, intrinsecamente associata al “morbo”, ovvero al mal-essere che contraddistingue lo stato disfunzionale o patologico, l’operatore professionale deve necessariamente essere consapevole del possibile stato di sudditanza psicologico ed emotivo che si può creare in tale contesto: la relazione “terapeutica” deve essere costituita sulla libertà di scelta e sull’individuazione e condivisione delle rispettive autonomie e responsabilità, in un’ottica di “alleanza di cura” fondata sulla reciproca fiducia e sul mutuo rispetto dei valori e dei diritti e su un’informazione comprensibile e completa.
La bona fides del professionista del ben-essere deve manifestarsi non solo nel garantire la continuità della propria opera, ma anche in caso di indisponibilità, di impedimento, del venire meno del rapporto di fiducia o qualora ci si trovi di fronte a situazioni cliniche alle quali non sia in grado di provvedere efficacemente, attraverso l’informare la persona assistita del cambiamento, dei limiti o dell’impossibilità a proseguire il rapporto professionale.